9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie
di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono abrogati.
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Norme per le controversie in materia di lavoro - 3 views
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Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
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Normattiva - Il portale della legge vigente - Stampa questa pagina. - 6 views
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rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali
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orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro da tecnicismi inutili e accessibile all'intera comunita' scolastica
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er ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del percors
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occorre sottolineare che si tratta di un provvedimento da aggiornare, nei suoi allegati, al termine della revisione degli ordinamenti scolastici(4) e delle relative Indicazioni.
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Passaggio che non e' mai da considerarsi scontato nella positivita' dei suoi esiti e che sarebbe errato impostare su facili automatismi, destinati ad essere smentiti dalla realta', ma che risulta effettivamente possibile attraverso l'individuazione di nuclei comuni di conoscenze e competenze da riutilizzare e arricchire nel nuovo percorso intrapreso
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Tale impostazione, del resto, emerge gia' nel Profilo educativo culturale e professionale dello studente (allegato A al Regolamento dei licei), che costituisce l'ideale e imprescindibile preambolo alle presenti Indicazioni ed in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per l'apprendimento permanente e il Regolamento sull'obbligo di istruzione
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L'articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna disciplina
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 11 MARZO 1988 n. 133 - 1 views
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3 . GLI INSEGNANTI TRA I QUALI È DISPOSTO LO SCAMBIO DEBBONO AVERE CONOSCENZA DELLA LINGUA DEL RISPETTIVO PAESE OSPITANTE.
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LO SCAMBIO NON PUÒ PROTRARSI OLTRE IL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO NEL QUALE ESSO È STATO AUTORIZZATO; ESSO NON PUÒ ESSERE CONFERMATO OLTRE L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO.
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NON POSSONO ESSERE AUTORIZZATI NUOVI SCAMBI O INCARICHI, TRA QUELLI CONTEMPLATI DA DETTO ARTICOLO, SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO TRE ANNI SCOLASTICI DALLA CESSAZIONE DELL'ULTIMO SCAMBIO O INCARICO CONFERITO.
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L'INSEGNANTE STRANIERO SOSTITUISCE, NELLA PRESTAZIONE DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA, L'INSEGNANTE ITALIANO IN SCAMBIO A TUTTI GLI EFFETTI, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLO SCRUTINIO FINALE
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EGLI NON PUÒ FAR PARTE, PERÒ, DELLE COMMISSIONI DI ESAMI DI STATO. L'INSEGNANTE STRANIERO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A PIENO TITOLO. 4
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SONO ALTRESÌ A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA SIA IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO CHE LE INDENNITÀ DI MISSIONE CUI IL DOCENTE IN SCAMBIO HA TITOLO. LE SPESE DI VIAGGIO SONO RIMBORSATE LIMITATAMENTE AD UN VIAGGIO ANNUALE DI ANDATA E RITORNO DAL LUOGO IN CUI L'INSEGNANTE HA SVOLTO LE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALLO SCAMBIO
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Testo Unico - 5 views
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Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazion
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Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
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Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
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DM 331/98 - 1 views
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Le decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi
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10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive dei singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.
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Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.
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Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
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Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate, rispettivamente, in numero pari a quello delle prime e seconde Funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15;
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Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti: