Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e
romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon
costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono
essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere
riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina
non abbia ottenuto l'approvazione governativa
Compilata per allenarsi a rispondere a quegli odiosi quesiti con 4 rif. normativi nelle risposte. Aggiornata con quasi tutti i riferimenti che compaiono nei quesiti delle aree 1,2, 4. E' da completare e vi invito a contribuire con eventuali correzioni, precisazioni, ecc.